Chi può accedere al Conto Termico 3.0: soggetti ammessi
Uno degli aspetti più rilevanti del Conto Termico 3.0 è l'ampliamento e la definizione puntuale della platea dei beneficiari. Il nuovo decreto chiarisce chi può effettivamente usufruire degli incentivi, distinguendo tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con alcune novità importanti rispetto alle versioni precedenti.
Amministrazioni pubbliche
Possono accedere agli incentivi:
- Comuni, province, regioni e altri enti territoriali;
- Scuole, università, ospedali pubblici;
- Enti pubblici economici, ex Istituti autonomi per le case popolari (oggi ATER o ERP);
Inoltre, il decreto estende la possibilità di accesso anche alle:
- Cooperative edilizie di abitazione iscritte all'albo nazionale;
- Società cooperative sociali iscritte nei registri regionali;
- Associazioni e consorzi tra enti pubblici.
Una grande novità riguarda i piccoli comuni (fino a 15.000 abitanti), per i quali è prevista la possibilità di ricevere incentivi fino al 100% delle spese ammissibili.
Soggetti privati
Il decreto distingue due grandi categorie:
A) privati in ambito terziario
Possono accedere agli incentivi per interventi su immobili destinati ad attività economiche o professionali:
- Uffici
- Negozi
- Laboratori
- Alberghi
- Imprese e liberi professionisti
Sono inclusi anche:
- Le imprese operanti nel settore forestale (codice ATECO 02.10.00 e 02.20.00)
- Le imprese artigiane e industriali
- Le associazioni senza scopo di lucro che operano nel terziario
B) privati in ambito residenziale
Solo per interventi di produzione di energia termica (non di efficienza energetica), possono accedere:
- Persone fisiche
- Condomìni
- Cooperative edilizie
- Proprietari di abitazioni private
- Affittuari con titolo giuridico
In sintesi, mentre gli interventi di efficienza energetica sono riservati al settore pubblico e al terziario, quelli per la produzione di energia termica da rinnovabili sono aperti anche al comparto residenziale privato.
Enti del terzo settore
Il decreto include anche gli enti del Terzo Settore non commerciali, a condizione che non svolgano attività economica. Questo apre la porta a:
- Organizzazioni di volontariato
- ONLUS
- Associazioni culturali
- Fondazioni sociali
Se agiscono in ambito pubblico o su edifici residenziali, possono accedere agli stessi incentivi previsti per la PA o i privati.
Il nuovo assetto rende il Conto Termico 3.0 più accessibile e inclusivo, con una particolare attenzione alle categorie più fragili (piccoli comuni, enti no profit, amministrazioni con scarsa capacità finanziaria) e al contempo più rigido nei requisiti, per evitare abusi.
Quali interventi sono incentivabili con il Conto Termico 3.0
Il Conto Termico 3.0 finanzia un'ampia gamma di interventi di piccole dimensioni, mirati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti e a produrre energia termica da fonti rinnovabili. Il decreto distingue chiaramente le due grandi aree di intervento, entrambe regolamentate e incentivabili secondo specifici requisiti tecnici.
Interventi per l'efficienza energetica (art. 5 del decreto) riservati a:
- Amministrazioni pubbliche
- Soggetti privati del terziario
Si tratta di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Le tipologie incentivabili sono:
- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, tetti, pavimenti)
- Sostituzione di infissi (porte, finestre, vetrate) con modelli ad alta efficienza
- Sistemi di schermatura solare e ombreggiamento esterno
- Trasformazione in edifici a energia quasi zero (NZEB)
- Sostituzione dei sistemi di illuminazione interni ed esterni con LED efficienti
- Installazione di sistemi di building automation, controllo intelligente di luci e impianti
- Colonnine di ricarica elettrica, a condizione che siano installate insieme a pompe di calore
- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, anch'essi abbinati alla sostituzione di impianti termici con pompe di calore
Questi interventi devono essere realizzati su edifici esistenti e climatizzati, non su nuove costruzioni.
Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 8)
Aperti sia a:
- Amministrazioni pubbliche
- Soggetti privati (terziario e residenziale)
Sono incentivabili i seguenti interventi:
Pompe di calore elettriche o a gas, che sfruttano energia aerotermica, geotermica o idrotermica
- Sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia) o bivalenti
- Caldaie a biomassa, anche abbinate a pompe di calore
- Impianti solari termici per la produzione di ACS o per climatizzazione
- Scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di vecchi scaldacqua elettrici o a gas
- Allacciamento a reti di teleriscaldamento efficienti
- Microcogenerazione da fonti rinnovabili (fino a 50 kWe)
Anche in questo caso, gli impianti devono sostituire sistemi esistenti e operare su edifici climatizzati, serre o fabbricati rurali già in uso.
Interventi multintervento e progetti integrati
Il decreto introduce il concetto di "multintervento", ovvero la possibilità di combinare più interventi sullo stesso edificio (es. coibentazione + pompe di calore + fotovoltaico) all'interno di un unico progetto, che può ricevere un incentivo più elevato e su misura.
Vengono incentivati anche i "progetti integrati" approvati nell'ambito di programmi complessi, ad esempio all'interno del PNRR o di bandi regionali, con maggiore sinergia tra soggetti pubblici e privati.
Requisiti tecnici e limiti dimensionali
Gli interventi devono rispettare requisiti minimi previsti negli allegati I e II del decreto. Inoltre:
La potenza massima per gli impianti termici è 2 MW
La superficie massima per impianti solari termici è 2.500 mq
Non sono ammessi impianti in edifici in costruzione o non dotati di climatizzazione preesistente
Il ventaglio di interventi incentivabili è quindi molto ampio e consente di personalizzare gli interventi in base alle esigenze specifiche dell'edificio, con un occhio attento sia alla sostenibilità ambientale che al risparmio economico.
Quanto si può ottenere: entità dell'incentivo, durata ed erogazione
Una delle caratteristiche più interessanti del Conto Termico 3.0 è la modalità di incentivo diretta, che lo distingue nettamente da strumenti come il Superbonus 110% o le classiche detrazioni fiscali. Infatti, il contributo viene erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sotto forma di bonifico, in tempi relativamente brevi, e non come credito d'imposta.
Entità dell'incentivo
L'incentivo copre una percentuale della spesa ammissibile sostenuta per l'intervento. Il valore dipende da:
tipo di intervento (efficienza energetica o rinnovabili),
tecnologia utilizzata,
potenza dell'impianto o dimensione dell'intervento.
Le soglie principali sono:
Fino al 65% della spesa per la maggior parte degli interventi;
Fino al 100% per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, a condizione che l'intervento sia realizzato su edifici di loro proprietà e utilizzati direttamente per fini istituzionali;
Limiti di potenza e superficie: max 2 MW per impianti termici e 2.500 mq per solare termico.
È previsto anche un massimale di spesa per ogni tecnologia (specificato negli allegati tecnici al decreto), così da garantire l'equilibrio dei fondi.
Durata dell'incentivo
L'incentivo può essere erogato:
In un'unica soluzione (entro 60 giorni dall'approvazione), se l'importo non supera i 5.000 euro;
In rate annuali costanti, per una durata di 2 o 5 anni a seconda dell'intervento.
Durata standard per alcuni interventi:
5 anni per coibentazione, sostituzione infissi, schermature solari, building automation, trasformazione in NZEB, ecc.
Durata variabile (spesso 2 anni) per generatori di calore o scaldacqua domestici, a seconda della tipologia.
La rateizzazione serve a evitare sovraccarichi di spesa pubblica e stimolare una pianificazione energetica sostenibile nel tempo.
Modalità di erogazione
Una volta completato l'intervento, il soggetto responsabile deve:
Accedere al Portaltermico del GSE;
Compilare la scheda-domanda allegando i documenti richiesti;
Attendere la valutazione tecnica del GSE;
In caso di esito positivo, sottoscrivere il contratto di incentivazione;
Ricevere l'incentivo secondo la modalità prevista (una tantum o rate).
Il GSE ha fino a 90 giorni per completare la valutazione e l'erogazione della prima rata (o dell'intero importo, se sotto soglia).
Limiti di spesa complessivi
Il decreto ha fissato un tetto massimo di spesa annua cumulata pari a 900 milioni di euro, così suddiviso:
400 milioni per interventi della Pubblica Amministrazione
500 milioni per soggetti privati
Una volta raggiunta la soglia, non vengono accettate nuove richieste fino all'anno successivo, salvo rimodulazioni autorizzate dal Ministero.
Il Conto Termico 3.0 si conferma quindi come uno strumento efficace, diretto e flessibile, con incentivi importanti che arrivano rapidamente nelle tasche dei beneficiari. Ma attenzione: serve rispettare requisiti tecnici e tempistiche precise, pena la decadenza del contributo.
Quali spese sono ammissibili ai fini dell'incentivo?
Il Conto Termico 3.0, aggiornato con il DM 7 agosto 2025, definisce in modo preciso le spese ammissibili per il calcolo dell'incentivo. Questo è un punto cruciale: solo i costi rientranti nelle categorie specificate nel decreto saranno presi in considerazione dal GSE per determinare il contributo economico da erogare.
Vediamo in dettaglio cosa è ammesso.
Spese per interventi di efficienza energetica (art. 6 del dm)
Sono ammesse, comprensive di IVA (se costituisce un costo), le seguenti spese:
A) isolamento termico dell'involucro:
Fornitura e posa in opera di materiali isolanti;
Realizzazione di strutture murarie supplementari;
Demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
Installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, se necessaria per evitare condensa o muffe (UNI EN ISO 13788).
B) sostituzione di infissi:
Installazione di nuove finestre e porte ad alta efficienza;
Miglioramento o sostituzione dei componenti vetrati;
Smontaggio e dismissione di infissi preesistenti.
C) schermature solari:
Fornitura e posa di tende tecniche, frangisole e sistemi di ombreggiamento;
Sistemi di regolazione automatica;
Rimozione delle schermature preesistenti.
D) trasformazione in edificio NZEB:
Tutti i materiali e impianti necessari per raggiungere la classe "edificio a energia quasi zero";
Demolizione e ricostruzione con tecniche di circolarità edilizia;
Eventuali interventi antisismici che migliorano anche l'isolamento.
E) illuminazione:
Sostituzione con impianti LED o altri sistemi efficienti;
Adeguamento dell'impianto elettrico;
Smontaggio dei sistemi preesistenti.
F) building automation:
Sistemi di domotica per il controllo energetico;
Adeguamenti agli impianti esistenti.
G) colonnine per auto elettriche:
Installazione di punti di ricarica e infrastrutture connesse;
Scavi, canalizzazioni, allacciamenti, solo se l'intervento è combinato con pompe di calore.
H) impianti fotovoltaici + accumulo:
Fornitura e posa di pannelli fotovoltaici, batterie e opere di allaccio alla rete.
I) prestazioni professionali:
Progettazione, direzione lavori, collaudi, diagnosi energetiche e APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Spese per interventi di produzione di energia termica da rinnovabili (art. 9 del dm)
Anche in questo caso, sono ammesse le spese relative a:
Smontaggio e dismissione degli impianti esistenti;
Fornitura e installazione di:
Pompe di calore
Caldaie a biomassa
Scaldacqua a pompa di calore
Impianti solari termici
Sistemi ibridi/bivalenti
Unità di microcogenerazione
Tutte le opere idrauliche, murarie, elettriche e meccaniche correlate;
Sistemi di contabilizzazione del calore (obbligatori per impianti oltre 200 kW);
Sottostazioni di utenza e connessioni per teleriscaldamento;
Allacciamenti alla rete elettrica nazionale, se previsti (es. per microcogenerazione);
Prestazioni professionali come sopra.
Attenzione: cosa non è ammesso
Spese per edifici in costruzione (categoria catastale F);
Materiali o impianti non certificati o non conformi alle norme;
Interventi avviati prima dell'entrata in vigore del decreto, salvo casi specifici (es. enti pubblici con procedura avviata).
EG Consulenze P. IVA 12395330967 Sede legale: Via Pisacane 16 - 20812 - Limbiate (MB) Email: info@eg-consulenze.eu PEC: evolagiuseppe@namirialpec.it
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